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Giudice Sportivo, gare del 30 settembre: multate Messina e Vis PesaroTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Oggi alle 18:00Altre news
di Matteo Ferri
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, gare del 30 settembre: multate Messina e Vis Pesaro

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, PERUGIA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 700,00
ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 6° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semipiena, dodici bicchieri di plastica contenenti liquido e un contenitore in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GRECO DEMETRIO (PERUGIA) per aver abbandonato l'area tecnica e aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PITACCOLO ALBERTO (CALDIERO TERME) in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina proferendo una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE)