
Giudice Sportivo Pescara-Arezzo: ammende per le due società
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 9 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di recupero della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società AREZZO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, con i calciatori già schierati in campo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato un seggiolino e divelto tre seggiolini, tutti posti all’interno del Settore Ospiti;
4. imbrattato con scritte la parete dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per l’indebita presenza sulla panchina aggiuntiva durante la gara, di una persona non identificata e non presente in distinta la quale, al 46° minuto del secondo tempo, veniva allontanata dall’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).







