
Giudice Sportivo, un turno di stop per i tecnici Di Donato e Banchieri
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 7 e 8 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 4, 5, 6 E 7 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CATANIA, CAVESE, FERALPISALO’, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, PIANESE, RIMINI e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA VIS PESARO – GUBBIO DELL’11.03.2025
Il Giudice Sportivo Sostituto, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, vista la relazione redatta dal Componente della Procura Federale e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti ulteriori accertamenti istruttori (C.U. 129/DIV del 13.03.2025) per la ricostruzione dei fatti in ordine ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Gubbio nei confronti di un tesserato avversario; - constatato che dalla relazione trasmessa a mezzo PEC in data 1.04.2025 dalla Procura Federale non sono emersi elementi o prove utili all’accertamento dei fatti; - in particolare, la circostanza di gioco in occasione della quale sarebbe stata posta in essere la condotta in oggetto non risulta confermata in modo univoco dall’esame del filmato acquisito e, conseguentemente, attenua la portata probatoria delle dichiarazioni rese a carico dell’asserito autore della condotta; per i motivi esposti delibera di non procedere all’emissione di alcun provvedimento disciplinare e dispone archiviarsi gli atti inerenti alle condotte in oggetto.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per un minuto; 2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica piena sul recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del secondo tempo, tre monetine indirizzate verso i componenti della panchina avversaria, senza conseguenze; 3. al termine della gara, due bottigliette di plastica piene indirizzate verso i giocatori avversari che sfioravano i Collaboratori della Procura Federale; 4. al termine della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [(ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A)] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti; 2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA
€ 400,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto del primo tempo e al 5° minuto di recupero del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S i (r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S i (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (30% circa) presenti nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo in entrambe le circostanze ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CAVAGNIS ALBERTO (UNION CLODIENSE) per aver proferito frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2025
FAGGIANO DANIELE (CATANIA) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, tra il primo e secondo tempo, sostava all'interno degli spogliatoi e, per alcuni minuti, sostava nel recinto di gioco (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
PISCITELLI ANGELO (CAVESE) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva ingresso nel recinto di gioco posizionandosi sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del secondo tempo (r. proc. fed. r. c.c.).
AMMONIZIONE (II INFR)
BRUNELLO NICOLA (ATALANTA U23)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ULIANO FERDINANDO (SORRENTO) per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MEZZANOTTI DAVIDE (ASCOLI) Perché, nonostante i precedenti richiami, protestava nei confronti della Quaterna Arbitrale proferendo una frase irriguardosa (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA) in quanto al termine della gara si avvicinava all'Arbitro chiedendo spiegazioni con fare e tono minacciosi.
ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
BALDINI FRANCESCO (SPAL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
TABBIANI LUCA (TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LONGO EMILIO (CROTONE)
GENNARI ANDREA (VIS PESARO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ZAMBELLO MATTEO (PADOVA) per comportamento antisportivo in quanto ritardava la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).







