Giudice Sportivo: due squalificati per Sassuolo-Cosenza. Due turni a Possanzini
Domenica si torna in campo per la 20esima giornata di Serie B e sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata d'andata. Ci saranno due squalificati per Sassuolo-Cosenza, match che aprirà il girone di ritorno dei neroverdi, ma entrambi nelle fila dei rossoblù. Fermato per un turno il difensore Caporale. Un turno di stop anche al direttore sportivo Gennaro Delvecchio "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale".
Salteranno la 20esima giornata anche Petko Hristov (Spezia), Marco Nasti (Cremonese), Antonio Palumbo (Modena), Raffaele Pucino (Bari), Simone Trimboli e Fabrizio Brignani (Mantova), Julian Illanes (Carrarese), Paolo Ghiglione (Salernitana). Seconda sanzione stagionale per Domenico Berardi e Josh Doig, prima invece per Tarik Muharemovic. Due turni invece all'allenatore del Mantova Davide Possanzini "per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose".
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Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco, e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, durante l'intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, e un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.