Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / pescara / News
Giudice Sportivo: multa di 1000€ all'Ascoli, ecco il perchéTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
martedì 18 febbraio 2025, 19:00News
di Redazione TuttoPescaraCalcio
per Tuttopescaracalcio.com

Giudice Sportivo: multa di 1000€ all'Ascoli, ecco il perché

Dopo la sconfitta del Pescara con l'Ascoli, il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 1000 euro al club biancazzurro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 2. al 28° e al 35° minuto del primo tempo, due petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 4. al 9° e al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 5. al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.

13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".