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Serie A, il Giudice Sportivo non multa la Fiorentina ma il Napoli: il motivoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 15:40Notizie
di Francesco Carbone
per Tuttonapoli.net

Serie A, il Giudice Sportivo non multa la Fiorentina ma il Napoli: il motivo

Nessuna sanzione per la Fiorentina per i cori dei tifosi viola contro quelli napoletani.

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le sette gare della diciannovesima giornata che si sono disputate lo scorso weekend ha comminato ammende a sei società tra cui il Napoli. Nessuna sanzione per la Fiorentina per i cori dei tifosi viola contro i napoletani. Di seguito il comunicato:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.