UFFICIALE - La Turris ci ricasca: la Covisoc ravvisa nuove inadempienze e altre dichiarazioni non veridiche. Questa volta deferito direttamente Capriola...
Non c'è pace per la Turris. La Covisoc ha appena certificato una nuova inadempienza relativa al mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS per le mensilità di settembre e ottobre 2024. Ad aggravare la situazione, come già avvenuto per il bimestre precedente, ci sono ancora una volta le dichiarazioni non veritiere depositate presso la Covisoc, questa volta sottoscritte direttamente dal massimo dirigente Ettore Capriola (in quel caso il provvedimento interessò Ciro Giardino). Lo scorso 4 novembre la Turris era già stata deferita per violazioni simili, con recidiva e ulteriori aggravanti. Ora, si profila un’altra pesante penalizzazione, che potrebbe complicare ulteriormente una stagione già disastrosa.
Il testo integrale del deferimento
Di seguito riportiamo integralmente il testo della nota ufficiale:
S.S. TURRIS calcio s.r.l. - Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico della Turris Calcio, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e delle rate degli incentivi all’esodo per le mensilità di settembre ed ottobre 2024.
Lo stesso dirigente è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti ed alle rate degli accordi di incentivi all’esodo, dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024.
Ettore Capriola, dirigente tesserato per la Turris Calcio, è stato deferito per avere, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società ed al sig. Antonio Piedepalumbo è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S.