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Giudice Sportivo: Pugliese salta il Catania!
lunedì 28 ottobre 2024, 23:25News
di Vincenzo Piergallino
per Tuttoturris.com

Giudice Sportivo: Pugliese salta il Catania!

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.200,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto in occasione di un’azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello LED.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)