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Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Russo, Greco e Orfei. Una per Di DonatoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 14:19Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Russo, Greco e Orfei. Una per Di Donato

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali, ha emesso le proprie decisioni sulle gare giocate il 20 e 21 settembre squalificando ben tre calciatori per due giornate: si tratta di Raffaele Russo dell’Avellino (“per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”); Jean Freddi Greco del Vicenza (“per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone lontano, lo colpiva con un braccio al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone”), e Alessandro Orfei dell’Union Clodiense (“per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio di moderata intensità all’altezza della coscia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone”).

Fermati invece per una giornata Alessio Brambilla della Feralpisalò, Ottavio Gabriel Garau del Taranto, Andrea Pozzi dell’Union Clodiense e Loris Bacchetti della Casertana.

Per quanto riguarda invece gli allenatori, una giornata di squalifica per Daniele Di Donato del Team Altamura (“per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 21/71 dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”).

Queste invece le multe per le varie società:

AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza dell’imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi verso l’Arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. all’11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto; 2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
VIS PESARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica vuota indirizzata verso l’Assistente Arbitrale n. 1, senza colpirlo; B) per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto lanciando un pallone in testa al portiere della 21/69 squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo. Misura della sanzione in cumulo materiale, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistete Arbitrale n.1).


AMMENDA € 600,00
MONOPOLI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato tre petardi di media potenza nel recinto di gioco, uno al 7° minuto del primo tempo e due al 10° minuto del secondo tempo, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, al 16° minuto del secondo tempo, dato fuoco ad uno striscione di carta precedentemente esposto (alla memoria di Totò Schillaci), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 22° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato: 1. al 16° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto; 2. al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 42° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 14° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. 21/70 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
PERGOLETTESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

AMMENDA € 100,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).