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Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Stellone e BarilariTUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:20Altre news
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Stellone e Barilari

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

RIMINI A) per avere i suoi sostenitori: 1. posizionati nel Settore Curva Est Locale (circa il 65%), intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per dodici volte per una durata di circa tre minuti, 2. posizionati nel Settore Tribuna Centrale (circa 50), all’88° minuto della gara, a seguito dell’annullamento di un goal alla propria squadra da parte dell’Assistente Arbitrale n.1, urlato parole offensive e oscene nei suoi confronti; 3. posizionati nel Settore Tribuna Laterale Est (circa 30), al termine della gara, al rientro della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, urlato all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 parole offensive e oscene; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette e dodici bicchieri di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità delle condotte sub a), 1 e sub a), 2, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Destra, consistiti nell’aver lanciato, al 45° 37/124 minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido in direzione dei componenti della panchina della squadra avversaria, colpendoli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AVELLINO per avere, alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 24° minuto del secondo tempo intonato, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.). 

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.

AMMENDA € 300,00

LECCO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, subito dopo il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente della Federazione Golf Franco Chimenti, per sei volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Sportive Nazionali. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino e parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Distinti Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). SPAL A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, intonato, al 70° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e 37/125 per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 29° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA CASELLA ALEX (SPAL) A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione e prima di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; C) per essersi trattenuto negli spogliatoi, per tutta la durata dell’intervallo di gara, nonostante il provvedimento di espulsione e per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA GHINASSI FILIPPO (LEGNAGO SALUS) per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei 37/126 confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d’acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILARI ENRICO (SORRENTO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
CUDINI MIRKO (PINETO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)
BUSCE ANTONIO (RIMINI)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

NARDINI MAURO (PESCARA) A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere già stato ripetutamente richiamato dal IV Ufficiale, continuava a protestare platealmente nei loro confronti pronunciando una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro per contestarne l'operato; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il proprio comportamento in quanto si avvicinava al IV Ufficiale continuando a protestare platealmente nei suoi confronti, così ritardando la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).