
Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Lopez, Pavanel e Maiuri
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 2.500,00
CAVESE A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti della categoria dei giornalisti, ripetuto per 30 secondi. B) per avere alcuni suoi sostenitori (individuati nel numero di tre o quattro), posizionati nel Settore Tribuna Centrale Coperta, al 48° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi “hu hu hu” verso un calciatore di colore della squadra avversaria, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze; B) per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Centrale, al secondo minuto di recupero del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la antisportività del gesto sub B)], considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° e al 20° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, tre fumogeni in direzione del Settore Tribuna Adriatica (privo di spettatori) danneggiando due seggiolini. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
LUMEZZANE per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto indossavano una parte della divisa da gioco non idonea, nonostante le indicazioni di segno contrario ricevute. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata intensità sulla pista di atletica, 122/446 senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, del liquido e un bicchiere di plastica, sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, dal 47° al 50° minuto della gara, uno striscione di circa 2 metri, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 93° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara, un petardo nel proprio Settore senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.). L.R. VICENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 36° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino e bruciato due seggiolini posti nel Settore Curva Nord (micro Settore E) loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), presenti nel Settore Ospiti, intonato, al 24° minuto del primo tempo e al 25° e al 26° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1° APRILE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si avvicinava alla Quaterna Arbitrale con fare aggressivo, proferendo nei suoi 122/448 confronti frasi irrispettose e gravemente offensive; inoltre, si frapponeva davanti all’entrata dello spogliatoio ostacolandogli l’ingresso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025 FIORE ANGELO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, in occasione di una sostituzione di un giocatore della propria squadra, ritardava intenzionalmente e in modo reiterato la sostituzione dello stesso mediante l’utilizzo non rapido del tabellone, inoltre, non rispondeva alle richieste della Quaterna Arbitrale di comunicare i nominativi dei giocatori da sostituire ritardando così ulteriormente l’effettuazione delle sostituzioni. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOPEZ GIOVANNI (LATINA) (PADOVA) (ALBINOLEFFE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto gli si avvicinava e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PAVANEL MASSIMO (CASERTANA) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava con fare minaccioso a un tesserato avversario rivolgendogli frasi irriguardose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAIURI VINCENZO







