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Serie C, Giudice Sportivo: 20 squalificati, 3 turni a Mastroianni (Latina). Fermato mister Contini
Chiusa nella giornata di ieri la 16ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 RIMINI
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Curva Est Locale, intonato:
1. dal 19° al 22° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci volte;
2. per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 12), posizionati nel Settore Curva Est Locale Distinti, intonato, dal 1° al 2° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 39° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco, provocando il danneggiamento della pista di atletica;
2. al 40° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 2.000,00 VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti;
B) per avere i suoi sostenitori (circa 100) rimasti all’interno dello stadio, al termine della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, al 29° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di tifosi di altra società.
€ 2.000,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, in particolare:
1. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua verso la parte superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla, venendo colpito sul polpaccio destro;
2. nell’aver indirizzato altri suoi sostenitori uno sputo verso i calciatori avversari mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi, senza attingerli.
€ 2.000,00 TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 65%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della propria squadra si apprestava a battere un calcio d’angolo, due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, nei pressi della porta, senza conseguenze;
2. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Furlan, al 39° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, scavalcato la recinzione e, dopo aver percorso circa dodici metri, arrivato nei pressi del dischetto di rigore, poneva in essere un gesto osceno nei confronti delle squadre che erano posizionate nell’altra metà del campo e verso i componenti delle panchine.
€ 1.500,00 ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, in corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo.
€ 1.500,00 AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione.
€ 1.500,00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 43° minuto del primo tempo, a gioco fermo, un accendino in direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo sfiorandolo;
2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est.
€ 900,00 AREZZO
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
€ 900,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 19° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.
€ 600,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, e al 10° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 ALBINOLEFFE fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri e porte, alcune della quali configurano propaganda ideologica non consentita.
€ 500,00 GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 400,00 PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Ospiti Tribuna 3 e parti dei servizi igienici loro riservati.
€ 300,00 ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 300,00AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 10° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
€ 200,00 GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200,00 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE (CATANIA)
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG. MOSCARITOLO;
B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA
ANTONINI VALERIO (TRAPANI) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del 19.11.2024), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CASARETTO GIAN MARCO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per contestarne l’operato.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONGIORNI MASSIMILIANO (LECCO) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione uscendo dall’area tecnica con il braccio proteso in avanti.
CONTINI MATTEO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne l’operato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al mento, senza provocargli conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (GUBBIO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo correndo e colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità.
DI SANTO FRANCESCO (TRENTO) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia sferrato senza particolare forza e senza conseguenze a carico di questi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VITALE GAETANO (CAVESE)
CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)
ZAMPARO LUCA (L.R. VICENZA)
KRITTA MARWANE (LECCO)
RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COCCIA LORENZO (AREZZO)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')
GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 RIMINI
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Curva Est Locale, intonato:
1. dal 19° al 22° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci volte;
2. per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 12), posizionati nel Settore Curva Est Locale Distinti, intonato, dal 1° al 2° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 39° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco, provocando il danneggiamento della pista di atletica;
2. al 40° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 2.000,00 VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti;
B) per avere i suoi sostenitori (circa 100) rimasti all’interno dello stadio, al termine della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, al 29° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di tifosi di altra società.
€ 2.000,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, in particolare:
1. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua verso la parte superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla, venendo colpito sul polpaccio destro;
2. nell’aver indirizzato altri suoi sostenitori uno sputo verso i calciatori avversari mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi, senza attingerli.
€ 2.000,00 TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 65%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della propria squadra si apprestava a battere un calcio d’angolo, due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, nei pressi della porta, senza conseguenze;
2. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Furlan, al 39° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, scavalcato la recinzione e, dopo aver percorso circa dodici metri, arrivato nei pressi del dischetto di rigore, poneva in essere un gesto osceno nei confronti delle squadre che erano posizionate nell’altra metà del campo e verso i componenti delle panchine.
€ 1.500,00 ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, in corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo.
€ 1.500,00 AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione.
€ 1.500,00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 43° minuto del primo tempo, a gioco fermo, un accendino in direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo sfiorandolo;
2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est.
€ 900,00 AREZZO
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
€ 900,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 19° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.
€ 600,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, e al 10° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 ALBINOLEFFE fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri e porte, alcune della quali configurano propaganda ideologica non consentita.
€ 500,00 GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 400,00 PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Ospiti Tribuna 3 e parti dei servizi igienici loro riservati.
€ 300,00 ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 300,00AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 10° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
€ 200,00 GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200,00 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE (CATANIA)
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG. MOSCARITOLO;
B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA
ANTONINI VALERIO (TRAPANI) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del 19.11.2024), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CASARETTO GIAN MARCO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per contestarne l’operato.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONGIORNI MASSIMILIANO (LECCO) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione uscendo dall’area tecnica con il braccio proteso in avanti.
CONTINI MATTEO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne l’operato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al mento, senza provocargli conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (GUBBIO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo correndo e colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità.
DI SANTO FRANCESCO (TRENTO) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia sferrato senza particolare forza e senza conseguenze a carico di questi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VITALE GAETANO (CAVESE)
CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)
ZAMPARO LUCA (L.R. VICENZA)
KRITTA MARWANE (LECCO)
RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COCCIA LORENZO (AREZZO)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')
GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA).
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