Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloternanaturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / juventus / Girone C
Turris, un punto di penalizzazione in classifica. Inibizione per PiedepalumboTUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com
Oggi alle 13:30Girone C
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Turris, un punto di penalizzazione in classifica. Inibizione per Piedepalumbo

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 193 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, e della società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S. Turris Calcio s.r.l.;

S.S. TURRIS CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo d'incolpazione era tesserato il Sig. Antonio Piedepalumbo, nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024-2025 per la società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.