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Giudice Sportivo: 3000€ al Crotone, 1500 al Foggia. Altri tre club multatiTUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com
venerdì 1 novembre 2024, 16:15Altre news
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: 3000€ al Crotone, 1500 al Foggia. Altri tre club multati

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1Nnovembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, CAVESE, FOGGIA, LATINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00

CROTONE
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati:
1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65 ° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali  colpivano una parte degli occupanti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere sub A) punto 2 e sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).



AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara determinata dalla condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, ulteriori rispetto alla bruciatura del manto sintetico, E che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BORRI DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).